STATUTO
L’Assemblea
Generale dei soci indetta in 2° convocazione straordinaria in
data 16 marzo 2003, alle ore 18,00, ha deliberato di modificare
lo statuto dell’11 settembre 1997 dell’Associazione
Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità, come segue,
dando delega alla Presidente, dott.sa Castello Amanda, di iscrivere
l’Associazione al “Registro del Volontariato”,
ai sensi della Legge 266/91:
Art.
1 - Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l'Associazione denominata “A.R.T. Associazione
Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità - ONLUS",
senza fini di lucro, con sede nazionale in Bettola (Piacenza),
località La Bagnata nr. 68.
In caso di necessità per uno sviluppo delle attività
dell’Associazione in un centro abitato particolare del territorio
nazionale, il Comitato Direttivo potrà decidere, in via
eccezionale, la costituzione di una sezione locale dipendente
dalla sede nazionale. Tale decisione dovrà essere confermata
dall’Assemblea dei soci, che dovrà essere indetta
a breve tempo e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni successivi.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art.
2 - Scopi e Attività
L’Associazione persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale e si prefigge lo scopo di promuovere
e favorire la ricerca e gli studi aventi ad oggetto la cura e
l'assistenza dei malati terminali sotto il profilo fisico, psicologico,
sociale e spirituale, premessa nell'opera svolta in tale settore
dal dr. Paulo Parra.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento
di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione
si propone di:
a) partecipare alle iniziative dirette a promuovere e sviluppare
ricerca e applicazione delle cure palliative, terapia del dolore
e accompagnamento alla morte, da sola o in collaborazione con
singoli cittadini, enti pubblici e privati sensibili e attivi
nell’ambito in oggetto, e ciò anche usufruendo dell’esperienza
e della collaborazione di tutti quelli
che in un'ottica interdisciplinare possono contribuire a migliorare
le condizioni del malato terminale;
b) promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione delle
tecniche, tecnologie e filosofie in ogni campo scientifico, clinico
e sociale che abbiano connessione con la cura dei pazienti terminali;
c) approfondire i problemi etici connessi al trattamento e al
soggiorno dei malati terminali nei luoghi di accoglienza e cura;
d) aiutare il malato che soffre, la sua famiglia e i
suoi amici;
e) formare il personale curante;
f) assistere gli studenti di varie facoltà nel percorso
di elaborazione delle tesi;
g) costituire un polo di riferimento quale sede di tirocinio ed
ente organizzatore di esperienze pratiche in strutture pubbliche
e private del territorio nazionale ed internazionale nel settore
dell’assistenza al malato in fase terminale;
h) fornire borse di studio ad operatori per la loro formazione
nel campo delle cure palliative;
i) elaborare il lutto;
l) promuovere manifestazioni celebrative, ricorrenze e campagne
di sensibilizzazione in relazione agli scopi di cui sopra.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse
direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente
tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti. L'attività degli aderenti non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione
le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata,
previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti
dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con
l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è
incompatibile con la qualità di socio.
L'Associazione non può svolgere attività diverse
da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art.
3 - Oggetto e scopo
L’Associazione, che trova la sua ideale premessa nell’opera
svolta in tale settore dal dr. Paulo Parra, si propone di promuovere
e favorire la ricerca e gli studi aventi ad oggetto la cura e
l’assistenza dei malati terminali sotto il profilo fisico,
psicologico, sociale e spirituale.
A
tal fine essa intende tra l’altro:
a)
partecipare alle iniziative dirette a promuovere e sviluppare
ricerca e applicazione delle cure palliative, terapia del dolore
e accompagnamento alla morte, da sola o in collaborazione con
singoli cittadini, enti privati o pubbliche sensibili e attivi
sul tema: e ciò anche usufruendo dall’esperienza
e dalla collaborazione di tutti quelli che in un’ottica
interdisciplinare possono contribuire a migliorare le condizioni
del malato condizionale.
b)
Promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione delle tecniche,
tecnologiche e filosofie in ogni campo scientifico, clinico e
sociale che abbiano connessione con la cura dei pazienti terminali;
c)
Approfondire i problemi etici connesso al trattamento e al soggiorno
dei malati terminali nei luoghi di accoglienza e cura;
d)
Costituire una rete internazionale di informazione e scambio di
esperienze; promuovere o sostenere pubblicazioni o periodici dedicati
ai temi di cui sopra; divulgare l’elenco degli specialisti
mondiali e tenerne un’ archivio aggiornato
Art.
4 - Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione
i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino
a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando
in ogni caso il diritto di recesso.
Art.
5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo,
è subordinata alla presentazione di apposita domanda da
parte degli interessati.
Il Comitato direttivo, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel
libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia
anche l'Assemblea.
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per mancato versamento della quota associativa per due anni
consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro
o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta
del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione,
devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno
in corso.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle
quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili
e non rivalutabili.
Art.
6 - Diritti e doveri degli associati
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti
dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo
personale, spontaneo e gratuito.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare
il socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e la
modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina
degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni
altra questione che sarà posta in discussione;
c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare
il socio maggiore d'età ha il diritto di voto in Assemblea
per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
d) ad accedere alle cariche associative;
e) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta
la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con
possibilità di ottenerne copia.
Art.
7. Soci ordinari
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere
in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri
di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo
e passivo.
Art.
8 - L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione,
è composta da tutti i soci e può essere ordinaria
e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio
potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio
con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più
di due deleghe.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione
ed in particolare:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi
associati.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato
direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio
consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre
membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino
l'opportunità.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo
eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni
prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per
delega tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione,
che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione
riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Art.
9 - Il Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri
non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), nominati
dall'Assemblea dei soci.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 5 (cinque)
anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente
gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti
il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può
provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non
eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Al Comitato direttivo spetta di:
a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente,
un Segretario Generale, un Vicesegretario Generale ed un Tesoriere;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) predisporre il bilancio consuntivo;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi
dal membro più anziano.
Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre
) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente,
lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti
ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
I
verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura
del Segretario Generale o, in caso di impedimento, dal Vicesegretario
Generale verranno sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
l'adunanza, sono conservati agli atti.
Art.
10 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il
compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei
soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento
le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato
dal Comitato direttivo.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato
direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza,
ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare
il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art.
11- Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito
salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente
art.2.
Art.
12 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di volontariato operanti in identico o analogo settore,
secondo le disposizioni di legge.
Art.
13 - Rinvio
Per
quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento
al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
É copia
conforme all’originale
- depositato in data 25 febbraio 2004 all’Ufficio delle
Entrate di Piacenza ed iscritto al nr. 1963 del modello 3;
- depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Piacenza
– Ufficio delle Politiche Socio-Sanitarie ed iscritta nel
registro provinciale delle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) con determinazione nr. 1147 del 5 maggio 2004
Bettola lì
8 giugno 2004